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A dieci anni dall’approvazione della legge Cirinnà, alle unioni civili manca ancora qualcosa

La legge del 2016 ha riconosciuto molte coppie dello stesso sesso, ma le differenze con il matrimonio pesano soprattutto in tema di genitorialità

15 maggio 2026
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Dieci anni fa, l’Italia ha scelto una parola nuova per riconoscere le coppie dello stesso sesso: “unione”. Con la legge n. 76 del 20 maggio 2016 (nota come “Legge Cirinnà”, dal nome dell’ex senatrice democratica Monica Cirinnà, prima firmataria della proposta di legge), le unioni civili sono entrate nell’ordinamento italiano, aprendo una nuova stagione di diritti ma anche, come vedremo, una distinzione destinata a pesare. 

Questo riconoscimento è infatti arrivato attraverso un termine preciso, “unione civile”, che non coincide con “matrimonio” e non comprende fino in fondo altre parole decisive, come famiglia, figli, genitori. Per questo, a dieci anni dalla legge, il bilancio delle unioni civili non riguarda solo i diritti introdotti, ma anche i confini che il linguaggio giuridico ha continuato a mantenere.

Prima del 2016, quel vuoto normativo era arrivato davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Nel caso “Oliari e altri contro Italia” del 21 luglio 2015 – che riguardava il mancato riconoscimento legale di alcune coppie omosessuali italiane – la Corte aveva stabilito che l’Italia non garantiva una tutela giuridica adeguata alle coppie omosessuali stabili. Il problema non era solo l’impossibilità di sposarsi, ma l’assenza di qualsiasi forma di riconoscimento legale, come un’unione civile o una partnership registrata.

La “legge Cirinnà” si è inserita in questo vuoto, fornendo un riconoscimento giuridico a relazioni già esistenti, che però fino a quel momento non avevano avuto un inquadramento stabile davanti allo Stato, soprattutto su aspetti come assistenza reciproca, patrimonio, successioni e responsabilità familiari.

Che cosa prevede la legge sulle unioni civili

La legge Cirinnà prevede che l’unione civile possa essere costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso davanti all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Da quel momento, le parti assumono gli stessi diritti e doveri reciproci: assistenza morale e materiale, coabitazione e contributo ai bisogni comuni. Devono inoltre concordare l’indirizzo della vita familiare e, salvo diversa scelta, condividono il regime patrimoniale della comunione dei beni.

La legge stabilisce inoltre che, per garantire l’effettività dei diritti e degli obblighi legati all’unione civile, molte disposizioni riferite al matrimonio si applichino anche alle persone unite civilmente. Lo stesso vale per le norme che contengono parole come “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti.

Questo meccanismo, però, non si estende alle norme del codice civile non richiamate espressamente, né alla legge n. 184 del 1983 sulle adozioni. In materia adottiva, dunque, la legge non introduce un nuovo diritto. È qui che la parola “unione” mostra il suo limite. La legge riconosce la coppia, ma non la fa coincidere con il matrimonio. Estende alle persone unite civilmente molti effetti giuridici previsti per i coniugi, ma mantiene una categoria separata. E soprattutto si ferma prima del punto più delicato: la genitorialità.

Il nodo lasciato aperto: i figli

Da quando sono state istituite, le unioni civili sono entrate anche nelle statistiche pubbliche, diventando una realtà registrata e misurabile. Secondo i dati Istat, nel 2024 in Italia sono state costituite 2936 unioni civili tra coppie dello stesso sesso. Ma il fatto che una realtà sia riconosciuta negli atti non significa che sia descritta fino in fondo dal linguaggio del diritto. È in questo scarto, tra riconoscimento formale e parole ancora mancanti, che il bilancio giuridico diventa anche linguistico.

La questione più delicata resta la genitorialità. La legge del 2016 riconosce il legame tra due persone adulte, ma non offre una disciplina complessiva per i figli che crescono nelle famiglie omogenitoriali. In altre parole, fa entrare la coppia nell’ordinamento, ma lascia molto più incerto il riconoscimento dei rapporti tra genitori e figli.

Per le coppie di donne, uno dei nodi riguarda la procreazione medicalmente assistita (PMA). In Italia, la legge n. 40 del 2004 prevede che possano accedere alle tecniche di PMA solo «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi». Questo significa che le coppie dello stesso sesso non possono accedere alla PMA in Italia.

Negli anni, molte coppie di donne hanno fatto ricorso alla PMA all’estero, nei Paesi in cui è consentita. Il problema si è poi spostato sul riconoscimento in Italia del rapporto tra il bambino e la madre intenzionale, cioè la donna che non ha partorito ma ha condiviso il progetto genitoriale.

Su questo punto è intervenuta nel 2025 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 68. I giudici hanno dichiarato incostituzionale l’articolo 8 della legge 40, nella parte in cui non consentiva al bambino nato in Italia dopo una PMA praticata all’estero di essere riconosciuto come figlio anche della madre intenzionale.

La corte ha quindi stabilito che, quando un bambino nasce in Italia dopo una PMA praticata legittimamente all’estero, il suo rapporto giuridico con entrambe le donne che hanno condiviso quel progetto non può restare sospeso. La questione principale, quindi, non riguarda l’accesso degli adulti alla genitorialità, ma la tutela del minore: il suo diritto a essere riconosciuto fin dalla nascita dentro un rapporto familiare certo e stabile. Bisogna puntualizzare, però, che con questa sentenza la Corte non ha aperto la PMA alle coppie di donne in Italia.

Per chi ricorre alla gestazione per altri, il quadro è ancora diverso. In Italia questa pratica è vietata dalla legge 40, che punisce chi realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità. Nel 2024 il Parlamento ha approvato la legge n. 169, che ha modificato l’articolo 12 della legge 40 sopra citata. La nuova normativa, decisa dal governo di Giorgia Meloni, prevede che il cittadino italiano possa essere punito anche quando i fatti legati alla surrogazione di maternità avvengono all’estero.

La norma interviene sulla punibilità degli adulti, ma non risolve il tema dello status dei bambini già nati da gestazione per altri. Resta infatti aperta la questione del riconoscimento in Italia del rapporto tra il minore e il genitore intenzionale. In diversi casi, lo strumento utilizzato è stato l’adozione in casi particolari, prevista dall’articolo 44 della legge n. 184 del 1983. Secondo il ministero della Giustizia, la domanda di adozione in casi particolari deve essere presentata al tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il minore.

Questa soluzione può garantire una tutela importante, ma resta diversa dal riconoscimento pieno e immediato del rapporto genitoriale fin dalla nascita. Inoltre, per molto tempo l’adozione in casi particolari ha avuto effetti più limitati: non creava infatti rapporti civili tra il minore adottato e i parenti dell’adottante. Proprio su questo punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 79 del 2022, dichiarando illegittima l’esclusione di quei legami familiari.

Perché le parole contano

Il dibattito sulle unioni civili viene spesso raccontato come una questione di diritti: quelli riconosciuti, quelli mancanti, quelli estesi dalla giurisprudenza. È una lettura necessaria, ma non sufficiente.

La legge del 2016 ha scelto una parola diversa da “matrimonio”. Una scelta politica e giuridica precisa: rendere possibile un riconoscimento che fino ad allora non c’era, ma farlo attraverso una categoria distinta. La parola “unione” ha quindi permesso di nominare la coppia omosessuale come soggetto giuridico, senza però inserirla nello stesso istituto previsto per le coppie eterosessuali.

Il risultato è un riconoscimento costruito per equivalenze parziali. Alcune norme sul matrimonio si applicano anche alle parti dell’unione civile; altre no. Alcuni diritti sono riconosciuti direttamente; altri passano da sentenze, procedimenti, interpretazioni o interventi successivi. La coppia è entrata nella legge, mentre la genitorialità è rimasta a lungo in una zona più incerta.

Questo non significa che le unioni civili siano state un passaggio solo simbolico. Al contrario: hanno avuto effetti concreti per relazioni che prima erano molto più fragili davanti allo Stato. Hanno inciso su assistenza, patrimonio, successioni, previdenza, malattia, casa, responsabilità reciproche. Il linguaggio del diritto non si limita a descrivere la realtà: decide quali legami diventano riconoscibili, quali parole li definiscono e quali confini continuano a separarli.

A dieci anni dalla legge, il punto non è quindi chiedersi soltanto se le unioni civili abbiano funzionato, perché in molti ambiti hanno davvero colmato un vuoto. La domanda più precisa è un’altra: che cosa resta fuori dalla parola “unione”?

Restano fuori, almeno in parte, il matrimonio come istituto comune, una disciplina generale della genitorialità per le coppie dello stesso sesso e il riconoscimento immediato di alcune forme familiari che nella pratica esistono già. Restano fuori soprattutto i figli, quando il loro status dipende da passaggi successivi: un procedimento giudiziario, una decisione del tribunale, una soluzione diversa a seconda della storia familiare o del luogo in cui sono nati.

La parola “unione” ha avuto una funzione importante: ha reso visibile una parte della vita affettiva e familiare che per anni era rimasta ai margini del diritto. Ma proprio perché è stata una parola di riconoscimento, oggi permette di vedere anche ciò che non ha incluso. Ha dato un nome alla coppia. Non sempre è riuscita a dare lo stesso spazio alla famiglia.

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